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Studio tecnico Toniolo Per. Ind. Antonio    
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ULTIME NEWS
Modulo ARPAV 462/01
Indirizzi ARPAV ed INAIL del Veneto
Convenienza dei sistemi di accumulo residenziali
Valutazione del rischio da CEM ed incentivi INAIL
CONFERMA ufficiale delle detrazioni fiscali IRPEF
Monitoraggio impianto fotovoltaico
Gestire, oggi, con competenza un impianto fotovoltaico richiede una preparazione specifica e approfondita del settore.

Lo Studio Tecnico Toniolo Per. Ind. Antonio, offre una completa gamma di servizi per la gestione di impianti a energia rinnovabile, in particolare nel controllo della performance energetica.
Con l'esperienza maturata in oltre 25 anni di attività e un numero considerevole di impianti progettati e monitorati, siamo in grado di garantire annualmente una gestione sistematica del Vostro impianto fotovoltaico, comprendendo: il controllo e il report mensile della verifica dell'efficienza dell'impianto, il controllo del risparmio, nonché dello stato dei pagamenti degli incentivi del GSE (CE/SSP).
CONTATTACI: 3407293919 - stta@stta.it
Nello specifico, senza installazione di ulteriori apparecchiature, proponiamo di dare accesso periodicamente, attraverso reports mensili, alle seguenti informazioni:
- Resa del Vs. impianto fotovoltaico, ultimo mese e ultimi 12 mesi;
- Analisi dell'energia prodotta mensilmente, in base al METEOSAT reale, confrontata con la produzione attesa dell'impianto in base ai Vs. dati di progetto;
- Avvisi in caso di anomalie di produzione o guasti e/o dei pagamenti, riferiti all'ultimo mese e agli ultimi 12 mesi di produzione;
- Controllo sulla regolarità degli incentivi e dei pagamenti da parte del GSE;
- Controllo mensile su consumi e risparmi.
È un sistema innovativo, di controllo e verifica del Vostro impianto fotovoltaico.
Nuova Guida CEM - CEI 106-45
Guida alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivante dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) fra 0 Hz e 300 GHz nei luoghi di lavoro
La Guida CEM ha lo scopo di fornire un supporto operativo per l'identificazione, la valutazione dell'esposizione e dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) nel campo di frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, in conformità alla Direttiva 2013/35/EU recepita dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., integrando i contenuti della Norma CEI EN 50499:2020 - Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici e la disciplina sulla protezione dalle esposizioni ai CEM ai sensi della legislazione nazionale vigente.
Nel contempo, la Guida CEM intende fornire chiarimenti interpretativi agli operatori per la valutazione dell'esposizione e del rischio CEM nei luoghi di lavoro, rivolgendosi anche a coloro che non hanno specifiche conoscenze e competenze tecniche in materia.
Negli Allegati alla Guida sono, inoltre, forniti approfondimenti su alcuni temi specifici, integrando i diversi riferimenti legislativi, tecnico-normativi e della letteratura scientifica italiana e internazionale secondo un approccio multidisciplinare. La Guida è corredata anche di alcune schede sinottiche di supporto alla valutazione del rischio relative a specifiche tipologie di sorgenti.
L'art. 209 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. individua le norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) come riferimento per la valutazione dei rischi e l'identificazione dell'esposizione ai CEM.
Allo scopo, il CEI ha redatto la Guida CEM al fine di fornire un supporto operativo per la corretta applicazione delle normative nazionali ed internazionali nella valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione dei lavoratori ai CEM.
La Guida CEM si applica a tutti gli ambienti di lavoro come definiti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
  CEI 106-45 17850 preview.pdf
"ELETTROSPRITZ" - Associazione Artigiani Chioggia
Incontro gratuito on line.

Sedute anti elettrostress: opportunità di confronto sulla normativa e non solo applicata alle problematiche operative di tutti i giorni.


Tematiche e discussioni su: Normativa e tecnica Novità ed Opportunità Sicurezza cantieri Sicurezza da agenti fisici, quali Fulmini, CEM, ROA, etc.

Obiettivo: guarire da ansie, dubbi e perplessità.

Progetto pilota
  "ELETTROSPRITZ" - Associazione Artigiani Chioggia
CEM - D. Lgs. 1 agosto 2016, n. 159
Direttiva Campi Elettromagnetici
Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
D. Lgs. 1 agosto 2016, n. 159
Entrata in vigore: 02/09/2016.


Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Il provvedimento, che modifica l'art. 206 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ridefinisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro.

Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

L'art. 208, Valori limite di esposizione e Valori di Azione (VA) è così riconfigurato nei principali punti.

Le grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte I.

I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali ed i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III.

Il datore di lavoro assicura che l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari ed i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all'allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all'allegato XXXVI, parte III per gli effetti termici.

Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell'esposizione di cui all'articolo 209.

Qualora l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dellarticolo 210, comma 7.

Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all'allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati.

Nel caso in cui l'esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell'articolo 210, comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformità dell'articolo 209, comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

  159-2016-dlvo-Sicurezza-rischi-agenti-fisici.pdf
RISTRUTTURARE & RISPARMIARE
Venerdì 25/10/2019
Venezia Heritage Tower Marghera
  Filmato Condomini Youtube
2017 : L'ANNO DEL FOTOVOLTAICO INDUSTRIALE
Il trend green delle industrie, per diventare più competitivi sul mercato.
Il mercato italiano del fotovoltaico per il 2016 si è concluso con dati sicuramente incoraggianti, con una crescita pari al 33% sull'anno precedente, dovuto sia alla spinta del comparto residenziale, trainato dalle novità tecnologiche (primo fra tutti lo storage) e sia dalla ripresa delle installazioni industriali. Il trend crescente delle medie e grandi taglie commerciali ha caratterizzato anche questo inizio 2017, a dimostrazione che il mercato fotovoltaico italiano è più vivo che mai. Sicuramente la leva principale verso l'incremento degli investimenti nel fotovoltaico è rappresentata dal crollo dei prezzi avvenuto dal 2010 ad oggi. Se durante i conti energia si parlava di circa 3.500-4000 E/kWp, oggi i prezzi si attestano intorno ai 1.100-1.400 E/kWp, in funzione della tecnologia impiegata e della conformazione del tetto. In secondo luogo occorre ricordare l'evoluzione della tecnologia avvenuta negli ultimi anni: i moduli fotovoltaici sono passati da potenze di 170/200 Wp del 2010 agli oltre 330 Wp attuali,
sono stati introdotti sul mercato inverter sempre più efficienti abbinati ad ottimizzatori in grado di ridurre al minimo eventuali perdite di performance e sistemi di monitoraggio evoluti in grado di fornire istantaneamente un quadro completo del fabbisogno energetico dell'utenza. Infine non possiamo non citare l'impatto avuto dalla semplificazione burocratica avvenuta negli ultimi anni e l'introduzione di un sistema di incentivazione fiscale, quale il Super-Ammortamento del 140%, che affiancandosi allo scambio sul posto (vendita in rete dell'energia non autoconsumata) consente tempi di ritorno economico compresi tra i 5 e i 6 anni. Al di là di questi cambiamenti, la grande novità è rappresentata dal cambio di mentalità che sta avvenendo non solo tra gli operatori del mercato ma più in generale nel comparto imprenditoriale e bancario: oggi il fotovoltaico deve essere visto come uno strumento per migliorare la competitività delle nostre aziende sul mercato, abbattendo i costi energetici ed utilizzando un asset tradizionalmente improduttivo come il tetto dei capannoni.
AGGIORNAMENTO CEM 2016/01
Attuazione Direttiva Campi elettromagnetici:
via libera dal Governo



Il Consiglio dei ministri n.124 dello scorso 28 luglio, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE sul quale era stato raccolto il parere favorevole delle Regioni in Giugno.






Probabile pubblicazione del decreto legislativo «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81» in agosto con decorrenza dal primo gennaio 2017.

Il decreto approvato prevede modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 (TU in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nella parte relativa al CAPO IV, del Titolo VIII, intitolato "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici".
COSTRUIRE IL FUTURO, AL VIA IL CORSO PER LE IMPRESE DELLA FILIERA CASA

Sabato 5 novembre alle ore 9.00 presso la sala polivalente della Associazione in Via Brenta Bassa, 34 a Dolo prende avvio il corso riservato alle imprese della Filiera Casa (termoidrauilici  impiantisti elettrici  serramentisti  edili  lattonieri  pavimentisti) promosso dalla Confartigianato  Associazione Artigiani e Piccola Impresa Città della Riviera del Brenta. Un importante progetto di formazione realizzato grazie al contributo dellEnte Bilaterale Artigianato Veneto. Il titolo del progetto di formazione è attualissimo: Costruire per il futuro. Si parlerà di compatibilità ambientale, Smart Building, evoluzione dei materiali, sicurezza antisismica e innovazione, risparmio energetico e monitoraggio consumi. Considerata la straordinaria presenza nella Riviera del Brenta delle imprese edili e di imprese artigiane della Filiera Casa, abbiamo promosso un percorso formativo sulle nuove tecnologie. Va considerato che il 45 % delle nostre aziende iscritte, e cioè più di 400 aziende del comprensorio sono legate alle costruzioni  ha dichiarato il Segretario dell'associazione, Franco Scantamburlo. Un settore che ha pagato pesantemente il prezzo della crisi di questi anni. Le opportunità per le imprese, seppure in modo ridotto rispetto agli anni precedenti, sono sempre più centrate sulla qualità e l'innovazione. Il recente sisma che ha colpito il centro Italia, ha riportato all'attenzione di tutti il tema della sicurezza degli edifici. Ma oggi sicurezza significa anche innovazione, risparmio energetico e smart building. Oggi ci si spinge oltre e si affronta il tema del monitoraggio dei consumi, a sistemi di rilevazione a distanza.
Pensiamo solo ai consumi di imprese energivore che sempre più chiedono di sapere, attraverso strumenti di rilevazione specifici, l'andamento dei loro consumi, le cadute di tensione o le interruzioni di flusso che possono compromettere la produttività aziendale. Allora il corso che si articolerà in sei appuntamenti, due per tematica, e vedrà impegnati docenti di grande esperienza e professionalità. L'obiettivo è che lazienda che partecipa al corso, alla fine possa dire di aver appreso tecniche nuove, di essersi confrontata con altri imprenditori e avere più competenze. Un corso dinamico ed interattivo, dialogante e coinvolgente che vedrà la presenza di relatori e formatori qualificati e di altissima professionalità. Ma non ci sarà solo questo progetto per rilanciare il comparto della filiera casa in Riviera del Brenta. Ci saranno in parallelo progetti multi categoriali  spiega Scantamburlo-, ciò per consentire alle imprese di avviare anche concrete azioni di comunicazione e di marketing. Il percorso promozionale offerto, vuole rappresentare un elemento fondamentale per incentivare lo sviluppo di azioni che facciano scaturire sia nell'imprenditore che nei dipendenti, atteggiamenti di consapevolezza sulla necessità e in particolare sui vantaggi degli interventi di risparmio energetico e gestione dell'energia, sulla sicurezza derivante dai criteri antisismici e le frontiere dei nuovi materiali e delle compatibilità ambientali.
LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA
Per informazioni e confermare la partecipazione : e mail sindacale@artidolo.it info tel. 041 410333 Alle imprese aderenti verrà inviato il programma dettagliato del corso e il calendario degli incontri.
  COSTRUIRE IL FUTURO
La nuova fase del fotovoltaico: convenienza dei sistemi di accumulo in ambito residenziale.



ANIE Energia ha commissionato uno studio alla società di consulenza strategica BiP. Lo studio condotto ha l'obiettivo di identificare la convenienza derivante dall'installazione di sistemi di accumulo dedicati a impianti di generazione fotovoltaici residenziali e piccolo commerciali. Nello studio vengono elaborati diversi scenari di penetrazione dei sistemi di accumulo associati a impianti fotovoltaici (da crescita moderata a diffusione di massa). In tutti gli scenari le soluzioni analizzate determinano benefici in bolletta (riduzione del prelievo di energia dalla rete) e benefici a livello di sistema elettrico (integrazione delle rinnovabili e minore necessità di infrastrutture). La generazione fotovoltaica ha registrato tassi di crescita estremamente elevati, arrivando a coprire nel 2012 il 5,6% della richiesta di energia con oltre 500.000 impianti installati. I sistemi di accumulo dell'energia elettrica in ambito residenziale possono consentire la prosecuzione degli investimenti sul fotovoltaico anche dopo la chiusura del Quinto Conto Energia, aumentando la quota di generazione di energia da fonte rinnovabile e determinando notevoli benefici per il sistema elettrico.






Nello studio si ipotizzano quattro diversi scenari di penetrazione dei sistemi fotovoltaici domestici dotati di sistema di accumulo: " Scenario 1  applicazione di nicchia: 1% delle utenze italiane* " Scenario 2  crescita moderata: 5% " Scenario 3  crescita sostenuta: 10% " Scenario 4  diffusione di massa: 20% *si fa riferimento ad un totale di 25 milioni di famiglie o utenze domestiche I sistemi di accumulo domestico permettono di sfruttare completamente la generazione FV distribuita, consentendo di spostare una quota dei consumi dal gas verso lelettricità, con significativo beneficio in termini di efficienza energetica.Tale evoluzione permetterebbe di ridurre il gap registrato dallItalia con gli altri paesi europei intermini di penetrazione elettrica, che sui consumi residenziali è pari a 19% rispetto al 25% dellamedia EU (dati 2011).

Fonte ANIE Energia (29/10/2013)
  Per approfondimenti
Conto Energia: per gli incentivi ci sarà tempo fino al 30 giugno 2011
05/08/2010

"Fotovoltaico - Approvato in G.U. S.G. 197/2010 lo slittamento dei termini."

Non più il 31 dicembre 2010, bensì il 30 giugno 2011. Slitta la data entro la quale dovranno entrare in esercizio gli impianti fotovoltaici per poter continuare a godere dell'attuale conto energia. La novità in un emendamento al d.l. Energia approvato al Senato che rende più morbido il passaggio tra i due regimi incentivanti mettendo al riparo dai ritardi nelle procedure di allacciamento. Non più il 31 dicembre 2010, bensì il 30 giugno 2011.
Slitta la data entro la quale dovranno entrare in esercizio gli impianti fotovoltaici per poter continuare a godere delle tariffe incentivanti del secondo conto energia, quello attualmente in vigore e che lo sarà fino a fine anno.
Per godere degli incentivi attuali (anziché di quelli rivisti al ribasso del conto energia 2011) non occorrerà più che sia effettuata la richiesta all'Enel in tempo utile (cioè il 15 novembre 2010 per gli impianti semplici) e che l'impianto entri in esercizio entro il 31 dicembre 2010. Basterà che entro quella data l'impianto sia finito (lo certificherà l'asseverazione di un tecnico abilitato) e la richiesta di allacciamento presentata, a quel punto per l'entrata in esercizio ci sarà tempo appunto fino al 30 giugno.
  DM 06-08-2010.pdf
PRESE - NORMATIVA CEI 70-1
02/01/2009




La norma CEI EN 60529 (CEI 70-1) prescrive che

"i gradi di protezione dichiarati restino immutati nelle condizioni ordinarie di servizio",

ne deriva che

i contenitori per prese devono garantire il grado di protezione anche nella condizione ordinaria di servizio e dunque anche con inserita la spina di un qualsiasi apparecchio elettrico.
Tale requisito non era facilmente rispettabile in quanto i normali contenitori per prese perdono il grado di protezione dichiarato (IP55 o altro) quando all'interno degli stessi è inserita una qualsiasi spina e lo sportello rimane ovviamente aperto.
Un normale contenitore a membrana molle e/o con coperchietto a molla, con inserita una qualsiasi spina, genera un potenziale pericolo per persone e cose, non rispondendo alla suddetta normativa.
I normali contenitori sono dunque adatti a contenere esclusivamente comandi (interruttori, deviatori, pulsanti), mentre per le prese vanno utilizzati contenitori in grado di garantire il grado di protezione anche a spina inserita.

Si ricorda che già da qualche tempo alcuni costruttori rendono disponibili numerose soluzioni installative (sia da incasso, che da parete, che da palo) che garantiscono il mantenimento del grado di protezione dichiarato anche a spina inserita.
Il Governo ha abrogato l'art. 13 del D.M. 37/08
26/06/2008

Il Governo ha modificato ieri come anticipato la propria posizione in ordine all'abrogazione del DM 37/08, precedentemente approvata dal Consiglio dei Ministri il 18/06/08 .

Nel decreto legge, è stato abrogato soltanto l'articolo 13 del DM 37/08, mentre rimangono in vigore tutti gli altri articoli del decreto.

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
(GU n. 147 del 25/06/2008 - Suppl. Ordinario n. 152 )
Art. 35. Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso.
D.M. 37/08 (praticamente la nuova L. 46/90)
27/03/2008









E' entrato pienamente in applicazione il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008), che sostituisce quasi totalmente la legge 46/90.
Scarica il nuovo modulo della dichiarazione di conformità o allegato I nella sezione "scarica word".

Scarica il testo completo e gli allegati I e II nella sezione "scarica pdf".

Scarica le nuove condizioni dell'obbligo di progetto da parte di un professionista, iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste nella sezione "scarica pdf".
Sanzione fino a 10.000 Euro per chi non certifica
Abrogate e sostituite, con un semplice decreto ministeriale, tutte le norme base sulla sicurezza degli impianti. Si va dalla legge 46/90 (di cui restano solo tre articoli), al suo regolamento di attuazione (Dpr 447/91), fino a tutte le regole sugli impianti contenute nel Testo unico dell'edilizia, il Dpr 380/01. Queste ultime, a dire il vero, sono norme fantasma, dal momento che, grazie a una serie di proroghe, non sono mai entrate in vigore. A lanciare questa "bomba" è il decreto del ministero dello Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 marzo 2008, in forza dell'articolo 3 della legge 17/07. Al decreto sono allegati i nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati dall'installatore, di cui «fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto». Di per sé i due modelli (uno per l'impresa installatrice e uno per un tecnico esterno) non sono troppo differenti dall'unico vecchio. Le vere novità sono due. La prima è che il cittadino deve consegnare all'azienda del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua copia della dichiarazione di conformità dell'impianto al momento dell'allacciamento (obbligo già attivo, ma solo per il metano, ai sensi dell'articolo 16 della delibera n. 40 del 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas). La seconda novità sta nel fatto che per i vecchi impianti, in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, anziché da un installatore la dichiarazione può essere compilata a posteriori da un professionista iscritto all'albo che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza. Tale documento sostitutivo diviene indispensabile in caso di compravendita dell'immobile, perché dovrebbe essere allegato dal venditore al rogito.

Fonte: ILSOLE24ORE.COM del 26/03/2008
Il progetto è necessario per tutti gli impianti, esclusi ascensori e montacarichi (ma solo perché se ne occupano altre norme apposite). Ne vengono varati due tipi: uno semplificato, che può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e uno più complesso, sottoscritto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche. Quello semplificato vede allegato un elaborato tecnico costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, eventualmente integrato dalla necessaria documentazione tecnica con le varianti introdotte in corso d'opera. Quello complesso è previsto per impianti di un certo rilievo. Per esempio quelli elettrici di potenza oltre i 6 Kw, quelli di riscaldamento con canne fumarie collettive ramificate (abbastanza comuni nei condomini), quelli con caldaie centralizzate che superano i 50 kW di potenza (condomini medio-grandi), gli impianti antincendio che necessitano del Cpi (certificato di prevenzione), come i garage oltre i 9 posti auto o i locali che ospitano caldaie centralizzate a metano. I progetti vanno depositati presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune (se non esiste, è probabile che lo sostituisca l'Ufficio tecnico). L'articolo 9 riprende il dettato dell'articolo 115 del Testo unico dell'edilizia: per ottenere il certificato di agibilità di un immobile occorre sia la dichiarazione di conformità che il certificato di collaudo degli impianti installati. Una novità è nel comma 3 dell'articolo 11: c'è un controllo incrociato delle Camere di commercio, cui giungono copia dei certificati di conformità, per vedere se l'impresa è iscritta ai registri. Inoltre l'articolo 12 impone che nel cartello informativo da apporre all'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio, l'impresa installatrice riporti i propri dati identificativi e il nome dell'eventuale progettista. Pare che il cartello non sia necessario quando si installa semplicemente un impianto e non si ristruttura l'edificio (è il caso, per esempio, della posa in opera di un'antenna Tv o satellitare). Infine le sanzioni. Per uno svarione legislativo non sono abrogate quelle della legge 46/90 (raddoppiate dalla legge 17/07), ma se ne varano di nuove: da cento a mille euro per mancata dichiarazione di conformità, da mille a diecimila «con riferimento all'entità e complessità dell'impianto e al grado di pericolosità» per tutte le altre violazioni. Nulli i contratti stipulati da imprese non abilitate.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ - NOVITÀ
Ddl Nicolais e dichiarazione di conformità (AC 2161)

Tra le varie novità introdotte è di particolare interesse per tutti i professionisti e le imprese che operano nel settore dell'edilizia privata l'introduzione della dichiarazione di conformità che va a sostituire il certificato di agibilità.

L'articolo 11 del provvedimento modifica l'articolo 24 del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell'dilizia) sostituendo il certificato di agibilità, limitatamente all'esecuzione delle opere di edilizia privata, con una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di agibilità degli edifici e degli impianti, rilasciata dal direttore dei lavori.

Il certificato di agibilità (articolo 24 del Dpr 380/2001) attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti, è rilasciato dal Comune su richiesta del soggetto titolare del permesso a costruire o del soggetto che ha presentato la Dia.

Il provvedimento approvato alla Camera aggiunge, dopo il comma 4 dell'rticolo 24, il seguente comma 4-bis:

Il certificato di agibilità di cui al comma 1, limitatamente all'esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito dalla dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di agibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall'articolo 25.
L'articolo 25 del Dpr 380/2001 prevede che alla domanda di rilascio del certificato di agibilità siano allegate: richiesta di accatastamento dell'edificio; dichiarazione di conformità dell'pera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; dichiarazione dell'mpresa installatrice che attesta la conformità degli impianti.

Il certificato di agibilità di cui al comma 1, limitatamente all'esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito dalla dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di agibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall'articolo 25.

Lo stesso articolo 11 del disegno di legge Nicolais prevede che, al fine di razionalizzare i controlli amministrativi sulle attività di impresa in materia ambientale e della relativa certificazione di qualità, siano individuate le materie e le tipologie di attività nelle quali i suddetti controlli amministrativi si sovrappongono ai controlli periodici svolti dai soggetti certificatori accreditati in conformità a norme tecniche europee e internazionali sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità.

Fonte: Infoimpianti

Commento.
Documento scomparso dalla ribalta.
  Pdl Nicolais 2161.doc
Sicurezza casa, tutte le novità
Ancora tre giorni, e dal 27 marzo scattano le nuove norme sulla sicurezza degli impianti domestici contenute in un decreto legge del Ministero dello Sviluppo Economico che interessano tutti gli immobili, qualunque sia il loro uso, e comporteranno grosse novità per chi effettua lavori di ristrutturazione e soprattutto nelle compravendite. Al momento del rogito infatti i venditori dovranno produrre una dichiarazione di conformità di tutti gli impianti. Le nuove regole si applicano non solo agli impianti principali: luce, acqua, gas. Ma anche a impianti per ascensori, cancelli elettronici, antifurti, antenne e cavi di tv e radio, impianti sanitari, condizionatori, canne fumarie, montacarichi, scale mobili. E per chi non si adeguerà sono previste multe fino a 10 mila euro.

Fonte TG5 del 24/03/2008
Le novità più importanti sono due: il cittadino che chiederà un nuovo allacciamento del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua, entro 30 giorni dovrà esibire copia della dichiarazione di conformità dell'impianto: obbligo finora attivo solo per il metano. Queste dichiarazioni di conformità dovrà rilasciarle l'impresa installatrice degli impianti negli immobili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione o di ampliamento. I proprietari di edifici vecchi invece, i cui impianti sono stati installati prima di questa normativa, e che pertanto non sono in possesso di una dichiarazione di conformità, dovranno procurarsela rivolgendosi ad un professionista o tecnico abilitato. Una giungla di adempimenti nella quale si rischia di perdersi, tanti sono ancora i dubbi e le perplessità. Cercheremo di fare chiarezza affrontando da domani, con l'aiuto di esperti, tutti gli aspetti di questa nuova normativa: cosa c'è da fare e come fare per evitare di incappare nelle pesanti sanzioni.
  Link TG5
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